Climatizzazione

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Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La detrazione per la sostituzione dei generatori di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione trova applicazione anche per la sostituzione dei generatori con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Per poter fruire della agevolazione è necessario sostituire gli impianti preesistenti e installare i nuovi, non sono, pertanto, agevolabili:

l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici.
Questi ultimi interventi possono essere però compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se viene raggiunto l’indice di prestazione energetica previsto dalla norma, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.

Gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, e la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore rientrano negli interventi agevolabili purchè rispondano alle caratteristiche tecniche previste. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

Per ottenere il beneficio fiscale gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti:

i generatori di calore a condensazione installati devono avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
le pompe di calore devono avere un coefficiente di prestazione (COP) e, se l’apparecchio fornisce anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato H introdotto dal Decreto 7 aprile 2008.
devono inoltre essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termo-vettore inferiori a 45°C.